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Quanto mi costa l’antennista? Potresti sorprenderti di come il prezzo passi in secondo piano quando parliamo di Sicurezza Sul Lavoro.

Se sei preoccupato di quanto può costarti un antennista, faresti bene a preoccuparti della sicurezza e dell’idoneità della ditta prima di chiedere un lavoro.

Secondo il D.L. 81/08 non puoi decidere di lavartene le mani e pensare esclusivamente al risultato dell’opera finale, altrimenti ne rispondi secondo Codice Civile e Penale.

Ecco 3 sentenze a carico di committenti

 

SENTENZA n.1

La   Corte   di   cassazione   con   la   sentenza   21   settembre   2009   n.   36581   ha   sancito   la   colpa   (in   eligendo)   del   privato proprietario che si rivolge ad un’azienda non regolare e dotata dei mezzi per la sicurezza nei cantieri.

Costui   rimane   in   ogni   caso   garante   della   salvaguardia   dell’incolumità   di   chi   presta   attività   lavorativa   nel   suo interesse e deve vigilare affinché lo opere siano realizzate in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica.

Nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni il committente è responsabile qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale necessaria per assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure antinfortunistiche.

Ne   deriva   che:   se   i   lavori   di   ristrutturazione   di   un   appartamento   privato   non   sono   affidati   a   una   ditta   idonea   la responsabilità per la sicurezza e per eventuali infortuni ricade sul proprietario dell’immobile.

 

SENTENZA n. 2

POSIZIONE DELLA CASSAZIONE:

La Corte ricorda come questa ultima abbia già avuto modo di affermare che il committente costituisce il“perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) ed, altresì, come sia consolidato il principio secondo il quale “il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro” (Cass. Sez. III, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. IV, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatari).

Dopo un sommario esame della normativa in esame, la Corte di Cassazione evidenzia come il legislatore, nell’intento di assicurare la sicurezza nei cantieri, ha imposto una serie di obblighi specifici a carico del committente e, a prescindere dalla natura -imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore-
Secondo la Suprema Corte infatti, il committente è il soggetto per conto del quale l’opera è realizzata, e gli obblighi anti-infortuni scattano per tutti, per chi è titolare di rapporti di lavoro così come per chi è un semplice cittadino.

 

SENTENZA 3

Il committente nel caso di un contratto di appalto e’ ritenuto, sulla base degli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni in materia antinfortunistica.

Un’altra sentenza questa che pone in rilievo l’estrema importanza dell’applicazione dell’art. 26 del  del d.Lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

In sintesi il committente datore di lavoro è ritenuto responsabile a titolo di concorso con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche nel caso di una prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto e ciò sulla base degli obblighi rivenienti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994.

L’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, ora riscritto nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, affidava al datore di lavoro committente il compito di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice chiamata ad operare nell’ambito della sua azienda (comma 1 lettera a) nonché di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure di prevenzione adottate (comma 1 lettera b), assegnava altresì a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (comma 2 lettere a e b) e affidava quindi al  committente  il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento dei datori di lavoro, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (comma 3).

 Sulla base quindi di questi obblighi, ha sostenuto la Corte di Cassazione, si configura una corresponsabilità fra il committente e l’appaltatore finalizzata a rafforzare la tutela del bene della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro.

 

SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE Art. 157 D Lgs. -106/2009
  1. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €.2.500 a 6.500 per violazione art. 90 commi 3,4,5
  2. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €. 1. 000 a 4.800 per la violazione degli articoli 90 comma 9, lettera a , 93, comma 2 e 100 comma 6-bis
  3. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.500 a 1800 per la violazione degli articoli 90, commi 7e9, lettera c),101 comma1 .

 

Parlo in modo approfondito di quali sono gli obblighi del committente all’interno di Tv Facile.

Scoprirai come eliminare ogni rischio quando fai lavori in casa.

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Ottimo, alla prossima.

Luca Leoni

 

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