Se sei preoccupato di quanto può costarti un antennista, faresti bene a preoccuparti della sicurezza e dell’idoneità della ditta prima di chiedere un lavoro.
Secondo il D.L. 81/08 non puoi decidere di lavartene le mani e pensare esclusivamente al risultato dell’opera finale, altrimenti ne rispondi secondo Codice Civile e Penale.
Ecco 3 sentenze a carico di committenti
SENTENZA n.1
La Corte di cassazione con la sentenza 21 settembre 2009 n. 36581 ha sancito la colpa (in eligendo) del privato proprietario che si rivolge ad un’azienda non regolare e dotata dei mezzi per la sicurezza nei cantieri.
Costui rimane in ogni caso garante della salvaguardia dell’incolumità di chi presta attività lavorativa nel suo interesse e deve vigilare affinché lo opere siano realizzate in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica.
Nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni il committente è responsabile qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale necessaria per assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure antinfortunistiche.
Ne deriva che: se i lavori di ristrutturazione di un appartamento privato non sono affidati a una ditta idonea la responsabilità per la sicurezza e per eventuali infortuni ricade sul proprietario dell’immobile.
SENTENZA n. 2
POSIZIONE DELLA CASSAZIONE:
La Corte ricorda come questa ultima abbia già avuto modo di affermare che il committente costituisce il“perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri” (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) ed, altresì, come sia consolidato il principio secondo il quale “il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro” (Cass. Sez. III, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. IV, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatari).
Dopo un sommario esame della normativa in esame, la Corte di Cassazione evidenzia come il legislatore, nell’intento di assicurare la sicurezza nei cantieri, ha imposto una serie di obblighi specifici a carico del committente e, a prescindere dalla natura -imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore-
Secondo la Suprema Corte infatti, il committente è il soggetto per conto del quale l’opera è realizzata, e gli obblighi anti-infortuni scattano per tutti, per chi è titolare di rapporti di lavoro così come per chi è un semplice cittadino.
SENTENZA 3
Il committente nel caso di un contratto di appalto e’ ritenuto, sulla base degli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni in materia antinfortunistica.
Un’altra sentenza questa che pone in rilievo l’estrema importanza dell’applicazione dell’art. 26 del del d.Lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
In sintesi il committente datore di lavoro è ritenuto responsabile a titolo di concorso con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche nel caso di una prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto e ciò sulla base degli obblighi rivenienti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994.
L’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, ora riscritto nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, affidava al datore di lavoro committente il compito di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice chiamata ad operare nell’ambito della sua azienda (comma 1 lettera a) nonché di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure di prevenzione adottate (comma 1 lettera b), assegnava altresì a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (comma 2 lettere a e b) e affidava quindi al committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento dei datori di lavoro, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (comma 3).
Sulla base quindi di questi obblighi, ha sostenuto la Corte di Cassazione, si configura una corresponsabilità fra il committente e l’appaltatore finalizzata a rafforzare la tutela del bene della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro.
Parlo in modo approfondito di quali sono gli obblighi del committente all’interno di Tv Facile.
Scoprirai come eliminare ogni rischio quando fai lavori in casa.
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Ottimo, alla prossima.
Luca Leoni